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ACF e banche venete: vittorie di Pirro

































Dopo alcuni mesi di operatività,, l’ACF ha pubblicato le prime dieci decisioni (https://www.acf.consob.it/), ben metà delle quali riguardano contestazioni nei confronti delle banche venete.



Gli “scavalcati”

Nello specifico, le decisioni n. 1, 3, 4 e 7 prendono in esame la situazione dei c.d. “scavalcati”, ovvero gli investitori che, pur avendo dato ordine all’intermediario di vendere il proprio pacchetto azionario, non siano stati soddisfatti sulla base dell’ordine cronologico di ricezione degli ordini da parte dell’intermediario stesso.


L’Arbitro punisce in tutti i casi l’intermediario per la violazione del principio generale sancito dall’art. 21 del Testo Unico della Finanza che prevede al comma 1 lett d) l’obbligo di dotarsi di “procedure (...) idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Sotto tale aspetto, “l’intermediario non ha assolto l’onere di provare di aver adottato assetti organizzativi adeguati a permettere una esecuzione diligente e corretta del servizio di investimento – onere della prova che, nei giudizi risarcitori promossi dal cliente (...), grava normativamente sull’intermediario ai sensi dell’art. 23, comma sesto, del TUF”. Tali carenze organizzative, al contrario, “risultano provate, almeno indiziariamente, alla luce delle dichiarazioni dei vertici aziendali in occasione dell’assemblea dell’intermediario del 2016, nonchè di procedimenti ispettivi della Consob nei confronti dell’intermediario medesimo”.


Accertata la responsabilità dell’intermediario, che non avendo processato l’ordine di vendita ha privato il cliente anche della possibilità di vendere a terzi le azioni detenute, l’Arbitro quantifica il danno risarcibile in via equitativa, in misura inversamente proporzionale al quantitativo delle azioni messe in vendita, da un minimo del 60% al 100% della differenza tra il valore di realizzo, possibile all’epoca degli ordini di vendita, ed il valore unitario attuale delle azioni (€ 0,10).



Il bacio di Giuda

La decisione n. 5 riguarda la fattispecie delle c.d. operazioni “baciate”, ovvero quelle situazioni in cui l’intermediario abbia indotto l’acquisto di proprie azioni a fronte di (presunte) agevolazioni, riservate ai soci, per l’erogazione di finanziamenti, o addirittura come pre-requisito per l'erogazione stessa.


Anche in questo caso l’ACF (facendo leva probatoria sul provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che a seguito di indagine ha accertato nei fatti l’esistenza di una pratica commerciale scorretta posta in essere sistematicamente dall’intermediario, avente ad oggetto comportamenti in tutto conformi a quello denunciato nel ricorso) censura il comportamento della banca in quanto “ha indotto il ricorrente a concludere un investimento in azioni che altrimenti non avrebbe concluso” con “comportamenti integranti artifizi e raggiri idonei a determinare l’annullabilità del contratto”.


L’arbitro contesta quindi la violazione da parte dell’intermediario dei doveri generali di diligenza e correttezza nei confronti della clientela, che l’art. 21 lett. a) del TUF impone nella prestazione dei servizi e dell’attività di investimento, sancendo l’annullamento dell’operazione di investimento e l’integrale restituzione della somma investita (a fronte della restituzione dei titoli azionari).




Vittorie virtuali

Stante i recenti avvenimenti che hanno coinvolto le popolari venete, i risparmiatori purtroppo non otterranno alcun ristoro economico nonostante l’esito positivo delle decisioni.


Con il passaggio delle banche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, infatti, considerato che le decisioni dell’Arbitro non hanno la valenza di vere e proprie sentenze giudiziarie non essendo vincolanti per l’intermediario soccombente, non vi è alcun obbligo da parte dei liquidatori di rispettare quanto stabilito nelle decisioni stesse.


Inoltre, il decreto “salva (!) banche” venete appena emanato ha di fatto disinnescato le potenzialità dell’Arbitro Consob per addivenire alla risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi per controparte una delle popolari venete: un vero e proprio (ed ennesimo) smacco per tutti i risparmiatori coinvolti.



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