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Cronologia di un risarcimento bancario

Come si illustrerà in seguito, anche per una piccola attività artigianale potrebbe essere conveniente verificare anomalie nei contratti bancari
Vediamo insieme un caso concreto che aggiornerò fino a conclusione della vicenda…



SITUAZIONE DI PARTENZA
Una piccola attività artigianale di panificazione ha aperto un conto corrente nel 2007; dal 2013 ha utilizzato un fido di Euro 6.000 fino al 2018.


Luglio 2020 - ANALISI PRELIMINARE
Una volta in possesso di tutta la documentazione (contratti e conto corrente), si sono riscontrate le seguenti ANOMALIE:
- dal 2009 la banca comincia ad addebitare delle commissioni non pattuite (spesa trimestrale di gestione sconfini) per Euro 4.250 e dal 2012 la Commissione Istruttoria Veloce (CIV) è stata applicata in modo non conforme alla legge per Euro 7.800.
- inoltre, dal 2014 la banca pratica l’anatocismo (capitalizza gli interessi ogni tre mesi) contravvenendo alla nuova normativa entrata in vigore, che ha causato maggiori interessi per Euro 250.



Agosto 2020 - RECLAMO
Viene inoltrato un reclamo per conto del Cliente che rivendica un risarcimento complessivo di Euro 17.000 comprensivi di oneri / commissioni e interessi, oltre ad ulteriore importo a titolo di risarcimento.



Settembre 2020 – RISPOSTA AL RECLAMO
Entro i 30 giorni successivi al reclamo, come da normativa, la banca risponde respingendo ogni addebito.

 

Ottobre 2020 – RICORSO PRESSO L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Viene inoltrato per conto del Cliente un ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario, con allegata una approfondita relazione tecnica che mette in evidenza tutte le anomalie ed i relativi criteri di calcolo per giungere agli importi contestati (pari, ricordiamo, a Euro 17.000).


L’Arbitro Bancario permette di ottenere giustizia prima di ricorrere al Tribunale, cui ci si potrà rivolgere eventualmente in un secondo momento: è una sorta di mediazione che consente di contestare comportamenti contro la legge da parte delle banche. Ora la banca avrà 45 giorni di tempo per fornire documenti o motivazioni per difendersi dalle accuse…


30 ottobre 2020 – LA BANCA SI FA VIVA: CON UNA PROPOSTA?
Nell'ultima settimana di ottobre, la banca contatta il Cliente, e propone di pagare Euro 140 quale rimborso per le spese sostenute, prima del reclamo, per ottenere documentazione contrattuale ed estratti conto mancanti.
Ricordiamo che l'importo contestato ammonta a Euro 17.000, quindi.. buoni propositi, ma offerta del tutto insufficiente!! Si continua con il ricorso!


16 novembre 2020 – OPSSS... CI SIAMO SBAGLIATI!
La Banca trasmette le "controdeduzioni" alle contestazioni avanzate col ricorso e OPSSSSS.... in merito alle spese per la documentazione conferma di essersi sbagliata!
Come è possibile vedere nel seguente stralcio, a fronte di quanto richiesto (Euro 250,00) si rende disponibile a rimborsare più della metà dell'importo, cioè Euro145,00.




 








Respinge però tutti gli altri addebiti... e se si fosse sbagliata anche sul resto?


11 dicembre 2020 – LE REPLICHE
Come previsto dalla procedura, sono state depositate le “repliche”, una memoria che si è ritenuto formulare in modo molto duro, proporzionata alla gravità dei fatti desunti dai documenti depositati dalla banca.
Senza entrare nei dettagli, si riportano alcuni stralci della memoria, che parlano da soli…

"Non fosse ritenuto sufficiente quanto esposto, sarebbe facile scivolare in altri, più perniciosi, argomenti, che si è cercato fin qui di evitare
Ci si potrebbe infatti chiedere quale sia il senso di tutta questa attività, avente come epicentro le famigerate CIV: per quale motivo, anziché essere le autorizzazioni degli sconfinamenti “straordinarie” ed “eccezionali”, sono invece state così intense? A pensar male, il motivo è, banalmente, di tipo economico.
 
In definitiva, con le frequentissime “autorizzazioni” degli sconfini, una volta assicuratosi (come visto sopra) del rischio minimo (per non dire nullo, visto come si “pretendeva” anzitempo il pagamento degli sconfini, con procedure a dir poco discutibili, per non dire con eufemismo, come nel caso visto sopra, irrispettose), la resistente perseguiva un risultato economico ben superiore a quello degli interessi corrispettivi.

Si tenga a questo punto presente la genesi della vicenda sulle CIV. Nel lontano novembre 2012, la resistente, ben consapevole della situazione di “difficoltà economica o finanziaria” della ricorrente (società che gestiva a livello familiare l’attività artigianale di panificazione, con tutti gli onori, che dovrebbero essere meglio riconosciuti in questa strana era, e gli oneri conseguenti), considerate le numerose “lettere di sconfinamento”, anziché ritenere la situazione non meritevole, si faceva promettere, e poi dare, a fronte di una prestazione di denaro (fido di Euro 6.000), un tasso annuo a debito effettivo pari al 14,7523% (entro fido) e pari al 16,2984% (oltre fido), oltre ad altri vantaggi, tra cui, per quel che interessa in questa sede, la famigerata CIV. Considerato come poi si è evoluto il rapporto, conviene pensare che l’intermediario abbia semplicemente errato nel valutare le esigenze della ricorrente, concedendo un credito inferiore alle sue reali necessità, visti i conseguenti continui sconfinamenti che generavano ingenti commissioni, con addebiti su addebiti di interessi e commissioni e ricapitalizzazioni, in un vortice ascendente che alimentava se stesso, provocando nuovi sconfinamenti, cui era pressantemente chiamato a risponderne.. Il tutto, a discapito di una semplice attività di panificazione che non chiedeva altro di essere nelle condizioni di poter lavorare, anche sulla base di quei principi di buona fede e correttezza (considerato che, almeno fino ad oggi, ha sempre pagata i propri debiti, e, sia concesso, anche gli indebiti) che dovrebbero caratterizzare le relazioni d’affari (e bancarie, in particolare)..
 
A parere dello scrivente la situazione descritta potrebbe ben rientrare in quella prevista al comma 4 dell’art. 644 c.p., che contempla soglie legali ben inferiori a quelle pattuite (e praticate), senza contare che potremmo rientrare pure nella fattispecie aggravata di cui al punto 1 del comma 5, visto che la resistente ha scientemente trasferito il peso del costo del credito (dagli interessi corrispettivi ad altri oneri) verso quelli trattati in maniera più “smussata” nel sistema della legge 108/96.
Tutto ciò considerato, nel caso lo spettabile Arbitro Bancario ne ravvisasse “notizia”, la si potrebbe comunicare alle Autorità competenti.
Ma, per puro buon senso, e facilitare la vita di tutti, si preferisce pensare (appurato che la giurisprudenza ABF richiamata dalla resistente risulta inconferente rispetto alla situazione specifica, affatto diversa dai casi affrontati nelle decisioni citate) che l’intermediario abbia semplicemente travisato e mal applicato la normativa inerente alle CIV, e su questo se ne richiede la presa di posizione, auspicando l’accoglimento delle rivendicazioni economiche avanzate."

Ora spetterà alla banca depositare ulteriori “contro repliche”, entro 15 giorni, attenderemo poi la decisione dell’Arbitro Bancario..


19 marzo 2021 – MISSIONE COMPIUTA IN TEMPI RECORD!
 
















Dopo pochi mesi dalla domanda di risarcimento, l’Arbitro Bancario riconosce tutte fondate le nostre contestazioni e la banca dovrà rimborsare sia l'anatocismo, sia le spesa trimestrale di gestione sconfini, sia le commissioni di istruttoria veloce...

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7 giugno 2021 – INCASSO AVVENUTO / DECISIONE PUBBLICATA
Il Cliente ha già incassato la somma ottenuta come risarcimento, nel frattempo la decisione è stata pubblicata nel sito dell'Arbitro Bancario Finanziario ed è visionabile a questo indirizzo:
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2021/03/Dec-20210319-7439.PDF

 

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